L’ottavo capoverso dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi innova l’art. 121 del Codice del consumo, disciplinando la responsabilità solidale, salvo il diritto di rivalsa, degli operatori economici che siano responsabili dello stesso danno da prodotti difettosi.
Resta immutato, rispetto la vigente normativa, quanto previsto circa il diritto di regresso nei confronti degli altri responsabili in solido, spettante a chi abbia risarcito il danno. Tale diritto è determinato in base alle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno di essi, alla gravità delle eventuali colpe e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate; nel dubbio la ripartizione del risarcimento avviene in parti uguali.
Il nono capoverso modifica l’art. 122 disciplina l’impatto causale della condotta dei terzi e del danneggiato sull’obbligazione risarcitoria dell’operatore economico.
In particolare si prevede che, qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso alla produzione dell’evento lesivo, il risarcimento debba essere valutato ed eventualmente ridotto ai sensi dell’articolo 1227 del Codice Civile.
Si stabilisce, inoltre, che, in caso di danno a cose, la colpa del detentore della cosa danneggiata sia equiparata alla colpa del danneggiato. Ne consegue che l’uso negligente, l’omessa custodia o la mancata adozione delle cautele ordinarie da parte del soggetto che utilizzava o deteneva materialmente il bene possono determinare una riduzione proporzionale del risarcimento spettante all’avente diritto.
L’art. 123, come novellato dal decimo capoverso, definisce le tipologie di danno risarcibile, fatti, comunque, salvi gli altri regimi di responsabilità ordinaria.
Viene definito l’ambito di applicazione oggettivo del danno risarcibile nell’ambito della responsabilità speciale per prodotto difettoso, facendo espressamente salvo quanto previsto dall’articolo 2059 del codice civile e, cioè, che la risarcibilità del danno non patrimoniale, anche se conseguente all’evento lesivo, rimane interamente soggetta alle regole e ai criteri di liquidazione nazionali.
La disposizione stabilisce che è risarcibile, in primo luogo, il danno cagionato dalla morte o dalla lesione all’integrità psico-fisica della persona, purché tale pregiudizio sia suscettibile di accertamento medico legale.
In secondo luogo, la norma disciplina il danneggiamento o la distruzione di qualsiasi bene diverso dal prodotto difettoso stesso, prevedendo tuttavia tre esclusioni tassative:
- il prodotto difettoso stesso;
- un prodotto danneggiato da un componente difettoso integrato in tale prodotto o interconnesso con esso dal fabbricante o sotto il suo controllo;
- i beni usati esclusivamente a fini professionali.
Si noti che viene eliminata la franchigia per i danni di valore inferiore a 387 euro e vengono esclusi i beni destinati all’attività professionale, per i quali il danneggiato potrà solo promuovere un’ordinaria azione risarcitoria extracontrattuale, sopportando interamente l’onere di provare la colpa del fabbricante.
Si introduce, altresì, una clausola di salvaguardia, dando facoltà al danneggiato di richiedere il risarcimento del danno avvalendosi delle disposizioni che regolano altri regimi di responsabilità previsti dall’ordinamento.
L’undicesimo capoverso novella l’art. 124, sancendo la nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti, nei confronti del danneggiato, la responsabilità dell’operatore economico prevista dal Codice del consumo.
Resta, invece, invariata la possibilità di accordi tra operatori economici di rinuncia al diritto di regresso, consentiti dall’articolo 121, comma 3.
Il successivo capoverso sostituisce l’art. 125, fissando in tre anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da prodotti difettosi, a partire dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità dell’operatore economico interessato che può essere ritenuto responsabile del danno medesimo.
Il tredicesimo capoverso, modificando l’art. 126, indica in dieci anni il termine di decadenza del diritto al risarcimento del danno da prodotti difettosi, decorrente dalla data di immissione sul mercato o messa in servizio del prodotto, oppure, in caso di modifica sostanziale del prodotto, dalla data della sua successiva messa a disposizione sul mercato o messa in servizio.
Il termine di decadenza è esteso a venticinque anni qualora il danneggiato non abbia potuto avviare un procedimento entro i dieci anni a causa del periodo di latenza delle lesioni personali.
Tali termini non si applicano in caso di riconoscimento del diritto al risarcimento da parte del responsabile.
Il quattordicesimo capoverso introduce il nuovo art. 126 bische disciplina le modalità di pubblicazione delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori in materia di risarcimento per danni da prodotti difettosi, prevedendone la pubblicazione in formato elettronico di facile accesso.
Tale pubblicazione deve, comunque, rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice della privacy.
L’ultimo capoverso innova l’art. 127, delimitando il campo di applicazione della disciplina sulla responsabilità da prodotti difettosi rispetto agli altri regimi di tutela. In particolare, la norma fa salvi i diritti del danneggiato derivanti da altre leggi, nonché le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed esclude dal proprio campo di applicazione i danni da incidenti nucleari di cui alla legge n. 1860 del 1962.
I successivi articoli 2 e 3 prevedono le norme di coordinamento e le disposizioni finali che non interessano ai fini della nostra trattazione.
Si ricorda che le nuove norme entreranno in vigore dal 9 dicembre 2026.
Ovviamente ci si riserva di tornare sull’argomento qualora il testo definitivo del decreto legislativo dovesse discostarsi significativamente da quello qui esaminato.








