Normative Ue
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Dal prossimo 9 dicembre nuove norme in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

Il prossimo 9 dicembre scade il termine entro cui gli Stati membri devono recepire nei propri ordinamenti la direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024 (pubblicato nella GUUE del 18 novembre 2024) che, sostituendo la precedente direttiva 85/374/CEE, detta la nuova disciplina in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Il Parlamento italiano ha provveduto, con l’art. 1, comma 1, della legge 17 marzo 2026, n. 36, a conferire al Governo una delega legislativa in materia che, ai sensi della procedura di cui all’art. 31, comma 1, legge 24 dicembre 2012, n. 234, dovrà essere esercitata entro il prossimo 9 novembre.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 4 agosto, ha approvato, in via preliminare, il testo del relativo decreto legislativo che, una volta emanato, adeguerà la legislazione nazionale ai dettami della nuova direttiva unionale, modificando la vigente normativa in materia (parte IV, titolo II, artt. 114 – 127, del Codice del Consumo).

Il provvedimento (A.G. 434) è, attualmente, all’esame delle Camere per il prescritto parere: si ritiene, comunque, utile iniziare, sin d’ora, ad analizzarne i contenuti, considerato che il testo presentato non dovrebbe subire modifiche sostanziali.

L’art. 1, suddiviso in 15 capoversi, modifica gli articoli da 114 a 127 del Codice del Consumo e introduce ex novo l’art. 126 bis.

Il primo capoverso novella l’art. 114 introducendo il principio generale della responsabilità dell’operatore economico per il danno cagionato alla persona fisica da difetti dei prodotti, secondo le disposizioni definite negli articoli che lo seguono.  Finora era il produttore il soggetto responsabile del danno provocato dai propri prodotti difettosi.

Il secondo capoverso modifica l’art. 115 che contiene una serie di definizioni applicabili solamente al titolo II della parte IV del Codice del consumo.

Vediamo nel dettaglio quelle di maggior interesse per il settore:

  • componente: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato, integrati in un prodotto o interconnessi con questo;
  • controllo del fabbricante: la situazione in cui il fabbricante esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali;
  • messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione europea nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  • immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione europea;
  • fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppa, produce o fabbrica un prodotto, oppure fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive, si presenta come fabbricante;
  • rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto, che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti;
  • importatore: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto originario di un paese terzo;
  • fornitore di servizi di logistica: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, con l’esclusione dei servizi postali, dei servizi di consegna dei pacchi, nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;
  • distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall’importatore;
  • operatore economico: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio correlato, un rappresentante autorizzato, un importatore, un fornitore di servizi di logistica o un distributore;
  • segreto commerciale: si tratta di informazioni che soddisfano tre requisiti:
  • sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
  • hanno valore commerciale in quanto segrete;
  • sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;
  • modifica sostanziale: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell’Unione europea o italiane in materia di sicurezza dei prodotti e delle soglie dalle stesse stabilite, oppure, in assenza di tali norme, che muta le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto, senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante, e trasforma la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.

Il terzo capoverso sostituisce integralmente il vigente art. 116, individuando la platea di operatori economici responsabili del danno da prodotto difettoso “in ordine di prossimità al prodotto”:

  1. il fabbricante del prodotto difettoso;
  2. il fabbricante del componente difettoso, se il componente è stato integrato in un prodotto o interconnesso con questo sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, ferma restando la responsabilità del fabbricante del prodotto;
  3. nel caso in cui il fabbricante del prodotto o del componente sia stabilito al di fuori dell’Unione europea, e ferma restando la responsabilità di tale fabbricante, la responsabilità si estende a:
  4. l’importatore del prodotto o del componente difettoso;
  5. il rappresentante autorizzato del fabbricante;
  6. in mancanza di un importatore stabilito nell’Unione o di un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica.

Viene, inoltre, considerato fabbricante del prodotto chiunque apporti una modifica sostanziale a un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante originario, e lo metta successivamente in servizio o a disposizione sul mercato.

Introduce, infine, la responsabilità sussidiaria del distributore che interviene qualora non sia possibile identificare un operatore economico stabilito nell’Unione europea tra quelli elencati in precedenza e il distributore non ottemperi, entro un mese dalla richiesta, alla domanda del danneggiato di identificare l’operatore economico o il distributore che gli ha fornito il prodotto.

Tale responsabilità sussidiaria è estesa anche a quei fornitori di piattaforme online che, pur non rientrando nella definizione di operatori economici, consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali.

(continua)

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