Il quarto capoverso dell’art.1 dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853, novella l’art. 117 del Codice del consumo, definendo la nozione di prodotto difettoso come quel prodotto che non sia in grado di offrire “la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dalla normativa dell’Unione europea o italiana”.
Per valutare se un prodotto possa essere considerato difettoso o meno, devono essere prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui, in particolare:
- la presentazione e le caratteristiche del prodotto, compresi l’etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione, l’uso e la manutenzione;
- l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto (compreso anche un abuso non irragionevole nelle circostanze, ad esempio il comportamento prevedibile di determinati gruppi di utenti, come i bambini);
- gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio;
- gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione;
- il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
- i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cybersicurezza rilevanti per la sicurezza;
- qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un’autorità competente o di un operatore economico, di cui all’articolo 116, in relazione alla sicurezza del prodotto;
- le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto;
- nel caso di un prodotto la cui finalità è quella di prevenire danni, l’eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto.
Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo motivo dell’immissione sul mercato o in servizio, già avvenuta o futura, di un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.
Viene, inoltre, introdotto il principio secondo cui si presume difettoso, salvo prova contraria, il prodotto appartenente alla medesima serie di produzione di altro prodotto di cui sia già stata accertata la difettosità.
Il quinto capoverso sostituisce integralmente l’articolo 118 elencando tassativamente le cause di esclusione della responsabilità dell’operatore economico, il quale ha l’onere di provare che il caso rientri in una delle seguenti situazioni:
- nel caso del fabbricante o dell’importatore, di non aver immesso il prodotto sul mercato né lo ha messo in servizio;
- nel caso di un distributore, di non aver messo il prodotto a disposizione sul mercato;
- che è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, e che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento;
- che il carattere difettoso che ha causato il danno è dovuto alla conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla legge;
- che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato o durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante, non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto;
- nel caso del fabbricante di un componente difettoso, che il carattere difettoso del prodotto in cui è stato integrato il componente è dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto;
- nel caso di una persona che abbia apportato una modifica sostanziale, che il difetto che ha causato il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica.
La responsabilità dell’operatore economico non è esclusa nel caso in cui l’immissione sul mercato di un prodotto sia conseguenza di una vendita forzata, a meno che la difettosità del prodotto non sia stata segnalata dal debitore all’ufficiale giudiziario o con atto notificato al creditore procedente.
Il sesto capoverso, modificando l’art. 119, introduce nell’ordinamento un nuovo istituto per la materia della responsabilità da prodotto: l’esibizione degli elementi di prova ordinata dal giudice su richiesta di parte.
Il danneggiato che abbia presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento può chiedere al giudice di ordinare al convenuto di esibire i pertinenti elementi di prova a sua disposizione. Specularmente il convenuto che abbia presentato fatti e prove sufficienti a dimostrare la necessità di elementi di prova per contrastare la domanda può far rivolgere tale ordine all’attore.
L’esibizione è, comunque, limitata a quanto necessario e proporzionato, tenendo conto dei legittimi interessi di tutte le parti, compresi i terzi, in particolare con riguardo alla protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.
Nella nuova disciplina non è riprodotta l’anticipazione delle spese di consulenza tecnica a carico del produttore, prevista invece dall’attuale.
Il settimo capoverso, dedicato all’art. 120, conferma la regola generale di riparto dell’onere della prova (il danneggiato prova il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità; l’operatore economico prova i fatti che possono escludere la sua responsabilità), introducendo, però, tre presunzioni relative del carattere difettoso del prodotto, operanti se:
- il convenuto omette di esibire i pertinenti elementi di prova ai sensi dell’articolo 119;
- l’attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza, stabiliti dalla normativa dell’Unione europea o italiana;
- l’attore dimostra che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante un uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie.
Viene, altresì, inserita la presunzione del nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno, operante quando è provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione.
Queste presunzioni trovano applicazione anche nel caso in cui l’attore incontri difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare tali elementi e dimostri che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità, o entrambi.
(continua)








