L’esperienza maturata nell’applicazione del D. Lgs. 92/2017 in materia di compravendita e permuta di oggetti preziosi usati dimostra che il tema non è rappresentato dall’insufficienza degli obblighi posti a carico degli operatori del settore. Al contrario, il legislatore ha già costruito un sistema articolato e dettagliato di raccolta delle informazioni, imponendo la registrazione di ogni elemento utile all’identificazione del cliente, alla descrizione del bene e alla ricostruzione della transazione. Il limite dell’attuale disciplina non risiede quindi nella qualità o nella quantità dei dati raccolti, ma nella loro frammentazione. Ogni operatore conserva un patrimonio informativo completo, ma circoscritto alla propria attività. Ne consegue che ciascuna operazione può essere ricostruita singolarmente, mentre risulta estremamente complesso ricostruire il fenomeno nel suo insieme. In altre parole, il sistema documenta le singole compravendite, ma non è in grado di leggerne le correlazioni. È proprio in questo passaggio che si colloca la necessaria evoluzione della normativa. Ne abbiamo parlato in questi termini nell’ambito di un convegno in Banca d’Italia a cui presero parte UIF e OAM. La tracciabilità non può più essere intesa come il semplice obbligo di conservare informazioni. Deve trasformarsi nella capacità di mettere in relazione quei dati, analizzarli e renderli immediatamente disponibili alle Autorità competenti affinché possano individuare tempestivamente anomalie, ricorrenze e indicatori di rischio. Il valore dell’informazione, infatti, non deriva dal singolo dato, ma dalla possibilità di collegarlo ad altri dati. Una singola operazione di acquisto di un oggetto prezioso può apparire del tutto ordinaria. Centinaia di operazioni effettuate dal medesimo soggetto presso esercizi diversi, distribuite sul territorio nazionale e concentrate in un limitato arco temporale, assumono invece un significato completamente diverso. È la correlazione delle informazioni che consente di distinguere ciò che è fisiologico da ciò che merita un approfondimento investigativo. La vera innovazione consiste dunque nel passaggio da una tracciabilità documentale, finalizzata a conservare il dato, a una tracciabilità intelligente, capace di trasformare quel dato in conoscenza operativa. Questo approccio non comporta nuovi adempimenti per gli operatori economici, né un aggravio burocratico. Le informazioni richieste dalla normativa esistono già. Occorre semplicemente superare la logica dell’archivio isolato e consentire che i dati raccolti diventino parte di un sistema nazionale di analisi, consultazione e prevenzione. Un’infrastruttura informativa condivisa permetterebbe alle Autorità di disporre di una visione complessiva delle movimentazioni di preziosi usati, di monitorarne l’evoluzione nel tempo e nello spazio e di individuare automaticamente situazioni meritevoli di attenzione attraverso indicatori di rischio preventivamente definiti. Non si tratta, quindi, di creare un nuovo adempimento amministrativo, ma di valorizzare quelli già esistenti, trasformando un insieme di informazioni statiche in uno strumento dinamico di prevenzione. In questa prospettiva, la tracciabilità cessa di essere una mera funzione documentale e diventa un elemento essenziale della sicurezza economica e della prevenzione dei fenomeni criminali. La vera tracciabilità non consiste nel sapere dove è conservato un dato, ma nel consentire allo Stato di comprenderne il significato attraverso la relazione con tutti gli altri dati disponibili. I dati isolati raccontano singole operazioni. I dati correlati raccontano i fenomeni. Ed è sui fenomeni che si costruisce un’efficace attività di prevenzione. Federpreziosi si sta muovendo in questa direzione ovvero rendere realmente efficace il sistema ed evitare lati oscuri nell’applicazione della norma.








