Si ritiene, generalmente, che il decreto De auro fabricando in civitate Londonarium, emanato dal re Enrico III d’Inghilterra nel 1238, sia la prima normativa d’epoca moderna a disciplinare i titoli e i marchi degli oggetti in metalli preziosi.
Sebbene da tale disposizione discenda tutta la secolare tradizione, giunta fino ai nostri giorni, dell’hallmarking britannico, tale convinzione è erronea, poiché vi è una norma che la precede di ben sette anni e che riguarda proprio il nostro Paese.
Era, infatti, il 1° settembre 1231 quando l’imperatore Federico II di Svevia, lo stupor mundi, promulgò a Melfi (PZ) le Constitutiones Regni Siciliarum, un insieme di norme e leggi volte a regolamentare gli aspetti economici e la vita sociale nell’ambito del regno di Sicilia che, all’epoca, comprendeva, oltre all’isola, la Calabria, la Basilicata, la Puglia, il Molise, l’Abruzzo e la Campania.
Federico II con il suo falcone
dal suo libro De arte venandi cum avibus
manoscritto conservato nella Biblioteca Vaticana

Alla stesura di queste, che vengono considerate il più grande monumento legislativo laico del Medioevo, avevano collaborato alcuni tra i più insigni giuristi dell’epoca come Pier delle Vigne (notaio a Capua e reso immortale da Dante), Michael Scot (filosofo scozzese, anch’egli ricordato nella Divina Commedia), Roffredo Epifanio da Benevento (giurista e lettore di diritto alle Università di Bologna, Arezzo e Napoli) e l’Arcivescovo di Capua Giacomo Amalfitano.
Le Constutiones Regni Siciliarum
in un’edizione napoletana del 1773
Ed è proprio in tali Constitutiones (libro III, titolo XLIX De fide mercatorum in vendendis mercibus adhibenda) che troviamo quanto di nostro interesse: “Nullus in regno nostro laboret aurum, quod per libram’ de puro minus teneat quam octo uncias. Similiter argentum aliquis non laboret, quod minus undecim unciis puri argenti per libram tenereà noscatur. Quod obtinet, sive venale opus huiusmodi aurifices pro se faciant sive ab alio recepta materia opus fingant, ut anulos, fibulas, parapsides vel cuppas aureas aut argenteas, in quibus aliquid ultra predictam quantitatem et formam a materiarum dominis admisceri petatur. Et ut omnis artificibus ipsis committendarum fraudium via et materia precludatur, per loca quelibet duos eligi volumus fide dignos per terre baiulos ordinandos, quibus imminentibus predicta omnia in statu conservari debeant et debite executioni contradi, ac per eos artificum fraudes nostre curie nuntientur. Quorum officialium nomina per litteras sub sigillis et subscriptionibus eligentium eos et eorum, qui in hiis consilium dederint eligendis, ad nos vel locorum dominos volumus destinari, ut ex approbatione nostra vel aliorum, quorum intererit, retineantur ydonei et non ydonei refutentur, in eorum locum, qui minus ydonei visi fuerint, in subscripta forma ydoneis subrogandis” (Nessuno nel nostro regno lavori oro che abbia meno di otto once di oro puro per libbra. Allo stesso modo nessuno lavori anche argento che si sappia abbia meno di undici once di argento puro per libra; comunque, sia che i fabbricanti realizzino autonomamente oggetti, come anelli, fibule, piatti o coppe di oro o d’argento, per poi venderli, sia che li realizzino con materiali ricevuti da altri, resta ferma la possibilità di utilizzare una quantità superiore a quella prescritta, se richiesto dai proprietari dei materiali. E affinché sia impedito di commettere frodi sui materiali, vogliamo che in ogni luogo siano eletti, tra tutti gli stessi fabbricanti, due degni di fede, responsabili per il territorio, in cui debbano far osservare tutte le cose predette, ordinandone il pieno rispetto e opponendosi ai contravventori e attraverso loro vengano rese note le frodi dei fabbricanti alla nostra curia. Vogliamo che la nomina di tali funzionari sia comunicata anche a noi o ai signori locali con un documento con i sigilli e la sottoscrizione degli eletti e di coloro che nella loro adunanza li hanno eletti, affinché, in forza della nostra o altrui approvazione, quelli idonei siano confermati e i non idonei siano ricusati e al loro posto subentrino, con le modalità prescritte, coloro che erano stati ritenuti meno idonei).
Il Regno di Sicilia sotto Federico II
La norma federiciana imponeva, quindi, che nel Regno non si lavorasse oro legato ad un titolo inferiore a otto once per libra e argento ad un titolo inferiore a 11 once per libra. Poiché una libra era composta da 12 once, il titolo minimo previsto per l’oro era pari a 666,6‰, mentre quello per l’argento a 916,6‰. Il committente poteva, comunque, richiedere che i prodotti fossero realizzati ad un titolo più alto.
Miniatura riproducente una bottega orafa medievale
A sorvegliare il rispetto di tale prescrizione erano chiamati due orafi degni di fede, eletti dall’assemblea di tutti gli orafi locali e confermati dal Re o dai suoi feudatari.
Sebbene non si abbiano notizie certe circa l’esistenza di corporazioni di arti e mestieri nel Regno di Sicilia all’epoca di cui trattasi, quanto previsto dal codice federiciano lascia supporre che, seppur in nuce e certamente non riconosciute ufficialmente, tali strutture fossero già esistenti al tempo delle Constitutiones le quali, infatti, non forniscono ulteriori indicazioni circa l’elezione dei due sorveglianti (formalità di convocazione dell’adunanza elettiva, durata dell’incarico, etc.).
D’altra parte è ormai storicamente accertato che, almeno in una prima fase, le corporazioni non avessero statuti scritti ma che le regole venissero tramesse oralmente al proprio interno.
Spetta, dunque, all’Italia la primazia in materia di disciplina dei titoli dei metalli preziosi.









