Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 dello scorso 15 maggio è stato pubblicato il D. Lgs. 8 aprile 2026, n. 78 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del GPSR (General Product Safety Regulation), entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Con tale provvedimento diviene pienamente operativo, nel nostro Paese, il Regolamento UE 2023/988 del 10 maggio 2023, peraltro già in vigore dal 13 dicembre 2024.
Sono, infatti, state colmate tutte quelle carenze normative che, de facto, avevano consentito alle imprese di continuare, finora, ad operare senza adeguarsi agli obblighi prescritti dal GPSR.
Ci soffermeremo, in particolare, sugli adempimenti a carico dei fabbricanti, che svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza dei prodotti.
In primo luogo vediamo chi sia, ai fini del GPSR, il fabbricante.
Ovviamente con tale termine si intende il soggetto che produce i beni immessi sul mercato ma anche quello che li immette sul mercato con il proprio marchio commerciale, nonché chiunque vi apporti modifiche sostanziali.
Compito fondamentale del fabbricante è quello di porre in vendita “prodotti sicuri”.
Per giungere a tale risultato è indispensabile che venga svolta un’attenta analisi dei rischi (meccanici e chimici), tenendo conto del target dei consumatori a cui ci si intende rivolgere, e siano assunte tutte le accortezze per eliminarli o limitarli.
Sarà necessario predisporre per ogni prodotto (inteso non come singola unità ma come modello, tipo, ecc.) una documentazione tecnica che rappresenta l’unico strumento per provare il rispetto delle disposizioni del GPSR.
Tale documentazione deve obbligatoriamente contenere:
- descrizione generale del prodotto:
– brand;
– denominazione;
– modello, lotto, numero seriale o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione
– descrizione
– disegno tecnico o foto
– descrizione del packaging
– disegno tecnico o foto del packaging
- indicazione delle caratteristiche essenziali:
– caratteristiche fisiche e meccaniche
– materiali utilizzati
– composizione chimica
- l’analisi dei rischi e le soluzioni adottate per eliminarli/attenuarli;
- l’elenco degli standard tecnici nazionali o internazionali a cui si sia fatto riferimento;
- eventuali altri documenti relativi alla sicurezza del prodotto (rapporti di prova, documentazione consegnata da fornitori, ecc.).
Il fabbricante deve, inoltre, garantire una corretta ed esaustiva informazione al consumatore, attraverso l’etichettatura dei prodotti.
Sul prodotto, se possibile, o sul packaging o in un documento consegnato al consumatore, devono essere fornite obbligatoriamente le seguenti informazioni:
– recapiti del fabbricante
– denominazione aziendale
– recapito postale
– indirizzo di posta elettronica dedicato ai consumatori
– recapito telefonico dedicato ai consumatori
– identificativo del prodotto
– modello, lotto, numero seriale o qualsiasi altro element (ad es. codice a barre) che ne consenta l’identificazione
– istruzioni e informazioni di sicurezza
– avvertenze e modalità d’uso
– precauzioni consigliate







