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Dal 27 settembre in vigore le nuove disposizioni in materia di garanzia dei prodotti

Il prossimo 27 settembre entreranno in vigore le disposizioni del D. Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026), che, apportando le necessarie modifiche al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, che modifica la Direttiva 2011/83/UE, e il relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960.

Di particolare rilievo le novità introdotte in materia di garanzia dei prodotti.

La nuova normativa, infatti, mira fra l’altro a incrementare la conoscenza che i consumatori hanno dei loro diritti, affinché possano prendere decisioni di acquisto più sostenibili e promuovere sia la domanda di beni più durevoli, sia la loro offerta, prevedendo un avviso armonizzato relativo alla garanzia legale di conformità e un’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

Garanzia legale di conformità

In primo luogo, le nuove disposizioni, modificando l’art. 48, comma 1, lett. e), del Codice del Consumo, prevedono che il dovere di informare il consumatore sull’esistenza di una garanzia  legale di conformità dei prodotti (obbligatoria, della durata di almeno due anni) dovrà essere adempiuto mediante l’apposito avviso predisposto dalla Commissione (fig. 1), da esporsi, in modo visibile, all’interno dei locali di vendita.

Fig. 1 – Avviso armonizzato relativo alla garanzia di conformità dei prodotti

Codice del Consumo, allegato II-octies

L’avviso, i cui elementi non possono essere modificati, deve avere una dimensione minima di 21,0 cm x 29,7 cm (formato A4), e i colori da usarsi sono:

  1. Blu: Pantone Reflex Blue C, CMYK: C:100% M:80% Y:0% K:0%, RGB: R:0% G:51% B:153% HEX: #003399;
  2. Giallo: Pantone Yellow C, CMYK: C:0% M:0% Y:100% K:0%, RGB: R:255% G:237% B:0%, HEX: #FFEDOO;
  3. Nero: Pantone Black 6 C, CMYK: Black, RGB: R:0% G:0% B:0%, HEX: #000000;
  4. Bianco: Pantone 000C, CMYK: White, RGB: R:255% G:255% B:255%, HEX: #FFFFFF.

È possibile realizzare l’avviso anche in bianco e nero, fatta eccezione per i contratti conclusi, a distanza o meno, attraverso un’interfaccia online, per i quali è obbligatorio l’uso del colore.

Il QR code (fig. 2), che rinvia al portale La tua Europa dove il consumatore potrà trovare le informazioni in tutte le lingue dell’U.E., deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali, impiegando un normale dispositivo mobile.

Fig. 2 – QR code da riportare nell’avviso armonizzato

Ricordiamo che, al fine di essere considerato conforme, il bene deve:

  • possedere tutte le caratteristiche funzionali e strutturali necessarie per il suo normale utilizzo;
  • essere conforme alla descrizione o al campione o modello presentato dal venditore durante le trattative  oppure alle informazioni contenute in eventuali opuscoli illustrativi;
  • avere le qualità e fornire le prestazioni di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in forza della sua natura o delle comunicazioni pubbliche fatte dal produttore o dal venditore anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza;
  • avere una durata che chi compra può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore.

È il venditore che risponde nei confronti del consumatore di eventuali difetti di conformità del bene esistenti al momento della vendita (cioè non imputabili ad un uso improprio o alla normale usura del bene medesimo), mettendo in atto uno dei possibili rimedi di cui all’art. 135-bis del Codice del Consumo, ovvero:

  • sostituzione del bene;
  • riparazione del bene;
  • rimborso, parziale o totale, del bene.

A fronte di ciò ed entro un anno dal suo verificarsi, il venditore finale ha diritto di regresso qualora il difetto di conformità sia imputabile ad un’azione o ad un’omissione di un altro soggetto nell’ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva.

Garanzia commerciale di durabilità

Oltre all’obbligo di fornire la garanzia legale di conformità, il produttore del bene può offrire al consumatore, senza costi aggiuntivi, una garanzia commerciale di durabilità, ovvero l’impegno a rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non mantenga le proprie specifiche funzioni o prestazioni, attraverso un uso normale, per il periodo garantito (che deve, ovviamente, essere superiore ai due anni già coperti dalla garanzia legale di conformità).

Tale garanzia opzionale deve essere comunicata al consumatore utilizzando l’apposita etichetta armonizzata predisposta dalla Commissione (fig. 3)

Fig. 3 – Etichetta armonizzata di garanzia commerciale di durabilità

Codice del Consumo, allegato II-octies

Nell’etichetta i seguenti elementi non possono essere modificati:

  1. il titolo dell’etichetta;
  2. il promemoria visivo dell’esistenza della garanzia legale di conformità;
  3. il codice QR che rimanda alla pagina del portale “La tua Europa” https://europa.eu/youreurope/commercial- guarantee-durability/index.htm;
  4. il simbolo del calendario che rappresenta gli “anni”;
  5. la traduzione di “Garanzia del produttore in anni” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea;

mentre devono essere modificati:

  • le lettere “XX” sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore;
  • le parole “Brand/Trademark” sono sostituite dal nome del produttore che offre la garanzia commerciale di durabilità;
  • le parole “Model identifier” sono sostituite dall’identificativo del modello per il quale il produttore offre la garanzia commerciale di durabilità.

I colori da utilizzarsi sono i medesimi previsti per l’avviso armonizzato poc’anzi indicati.

L’etichetta deve essere realizzata in materiale durevole e essere consegnata al consumatore al momento della consegna dei beni.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei contravventori sono quelle previste dall’art. 12, comma 1, del Codice del Consumo, cioè da € 516 ad € 25.823.

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