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Materiali gemmologici: serve una legge in materia?

Il tema della corretta denominazione dei materiali gemmologici è tornato recentemente alla ribalta, anche a seguito del prepotente affacciarsi sul mercato dei c.d. “lab-grown diamonds”.

La Rivista Italiana di Gemmologia ha pubblicato sul proprio sito un interessante e ben documentato articolo dal titolo Trasparenza nel mercato? Le Linee Guida per vendere correttamente le gemme esistono già. Le hanno scritte i principali gemmologi italiani. Bisogna solo applicarle, durante il suo recente Congresso la CIBJO, the World Jewellery Confederation, ha ribadito con forza la necessità di fornire un’informazione completa e trasparente al consumatore in linea con i Blue Books, Federpreziosi – Confcommercio ha organizzato, in occasione dell’edizione settembrina di VicenzaOro, un importante convegno dal titolo “Le parole che cambiano il valore. Quando la gemmologia incontra il diritto, il mercato e il consumatore”, solo per ricordare alcune delle ultime iniziative sull’argomento.

In questa sede non si vuole entrare nel merito della questione (non è questa l’intenzione dell’estensore di queste righe che, peraltro, non ne avrebbe né titolo, né competenza), bensì svolgere alcune considerazioni di carattere prettamente giuridico sulla valenza del prezioso lavoro svolto finora.

Si desidera, infatti, evidenziare come, ad oggi, siano numerose le “norme” (il perché delle virgolette diverrà chiaro nel prosieguo) prodotte sinora. Ricordiamo, tra gli altri, i già citati Blue Books CIBJO (Diamond, Gemstone, Pearl, Coral), le norme UNI 9758 (Diamante – Terminologia, classificazione, caratteristiche e metodi di prova), 10173 (Materiali gemmologici – Classificazione tipologica del taglio), 10245 (Materiali gemmologici – Nomenclatura), 11828 (Diamante sintetico – Terminologia, classificazione, caratteristiche e metodi di prova), il documento realizzato nel 2014 da AssoGemme e le “Linee Guida per la corretta commercializzazione delle gemme” pubblicate nel 2023 dalla Rivista Italiana di Gemmologia.

Purtroppo nessuna di queste, seppur lodevoli, regolamentazioni può essere considerata una “norma giuridica” in quanto tutte carenti di una delle caratteristiche peculiari di quest’ultima: la coattività o coercibilità, cioè la previsione di una sanzione per gli eventuali contravventori.

“Nulla lege sine sanctione” recita un antico brocardo: in mancanza di una pena, la prescrizione assume, tutt’al più, il valore di “norma morale”, che crea un obbligo solo nel singolo che ne riconosce il valore e decide, sua sponte, di osservarla.

In altre parole, e solo per fare un esempio, sebbene si sia d’accordo che i c.d. “lab-grown diamonds” dovrebbero essere descritti semplicemente come “diamanti sintetici”, non è, al momento, possibile perseguire legalmente chi continuasse a definirli “diamanti etici”, “diamanti sostenibili”, etc.

La situazione diviene ancora più opaca qualora si affronti, sempre su un piano propriamente giuridico, la tematica connessa ai diversi tipi di trattamento a cui possono essere sottoposte i materiali gemmologici.

Un berillo verde, infatti, rimane uno smeraldo anche se sottoposto a trattamento e non esiste alcuna norma cogente che imponga di dichiarare ciò, seppure, commercialmente, il prezzo possa variare anche in modo significativo.

Far affidamento sul perito (in un procedimento penale, ex art. 221 c.p.p.) o sul consulente tecnico d’ufficio (in caso di processo civile, ex art. 191 c.p.c.) è, ad avviso dello scrivente, alquanto aleatorio, anche perché occorre tener conto che il giudice, in quanto peritus peritorum, non è vincolato alle conclusioni dei consulenti tecnici nominati nel processo e può, quindi, discostarsi dai pareri dei periti e formare autonomamente il proprio convincimento.

Per questo si ritiene che non siano sufficienti delle normative tecniche per regolamentare un argomento così delicato, che riguarda sia la tutela del consumatore, sia la correttezza nelle transazioni commerciali e nella concorrenza tra operatori, bensì sia necessaria una legge che lo disciplini, prevedendo sanzioni per coloro che non rispettassero le norme tecniche.

In realtà già nel passato dei tentativi furono compiuti in tal senso.

In un primo momento si pensò di recepire le norme CIBJO nel nostro ordinamento attraverso il loro inserimento nelle “raccolte degli usi e consuetudini provinciali” curate dalle Camere di Commercio I.A.A. che, ai sensi dell’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, sono una fonte di diritto.

Purtroppo solo pochissime Camere (Alessandria, Milano, Napoli e Vicenza) introdussero le norme CIBJO tra i propri usi, venendo, peraltro, a creare così una disuguaglianza di disciplina a seconda della provincia in cui l’operazione commerciale avesse avuto luogo.

Successivamente, nel 2004, un gruppo di lavoro voluto dalla Confedorafi, a cui parteciparono i rappresentanti di tutti gli stakeholders interessati, predispose la bozza di un disegno di legge in materia, che rendeva cogenti le normative UNI.

Da tale bozza derivarono diverse iniziative parlamentari (sia dell’opposizione che della maggioranza), in primis quella presentata alla Camera dei Deputati, durante la XIV legislatura, dall’on. Antonio Mazzocchi (A.C. 4814).

Decadute tutte le proposte per il termine della legislatura, il testo venne riproposto nella successiva sia alla Camera dei Deputati (A.C. 158 dell’on. Mazzocchi), sia al Senato della Repubblica (A.S. 634 del sen. Nieddu), ma anche stavolta non si giunse alla loro approvazione a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento.

Anche nella XVI e XVII legislatura furono ripresentati disegni di legge in materia, purtroppo con lo stesso esito dei precedenti.

Successivamente, essendo venuto meno il pungolo delle organizzazioni di categoria, non furono più avanzate proposte legislative in materia.

Oggi, proprio sotto la spinta del fenomeno dei “lab-grown”, si ritiene che l’argomento possa e debba essere ripreso, perché in carenza di una norma cogente il rischio concreto è che, mentre gli operatori “seri” si attengono alle disposizioni tecniche, i soliti “furbetti” continuino ad utilizzare terminologie quanto meno fuorvianti.

Questo, peraltro, può, alla lunga, minare la fiducia dei consumatori nei prodotti del settore e, come ha scritto Jean-Paul Sartre, “la fiducia si guadagna goccia a goccia, ma si perde a litri”.

Claudio Tomassini

L'autore

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